L’Archivio effettua fornitura di documenti nel rispetto delle norme sugli archivi emanate con DPR 30 settembre 1963, n. 1409, Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I documenti riservati o non inventariati non possono essere riprodotti.
Sono esclusi dalla consultazione i documenti che possono subire danno dalla fotocopiatura e tutti i materiali multimediali. L’utilizzo dei documenti forniti dovrà essere strettamente personale e unicamente per attività di studio.
Per la consultazione, gli studiosi sono tenuti a compilare la relativa scheda con lo scopo della richiesta. Se la scheda risulta compilata in modo incompleto, l’archivista non è tenuto a consegnare la documentazione. L’indicazione del fine deve ritenersi vincolante per lo studioso, il quale non potrà usare i documenti per uno scopo diverso da quello indicato nella scheda senza l’autorizzazione dell’Istituto.
Per i fondi inventariati, è concesso di norma allo studioso di consultare una busta alla volta. Per quelli non inventariati, se sono considerati accessibili dalla direzione dell’Istituto, un solo fascicolo per volta.
Lo studioso prende visione dei documenti nei locali dell’Istituto e alla presenza dell’archivista o di altra persona nominata dall’Istituto.
Non possono essere tenute in consultazione più di tre buste.
Lo studioso può tenere in consultazione ogni busta per un periodo non superiore a 15 giorni, al termine dei quali la busta verrà ricollocata nei depositi dell’Archivio.
Lo studioso non è autorizzato in alcun caso a spostare o a cambiare l’ordine dei documenti, che devono essere consultati sul tavolo sul quale vengono posti dall’archivista al momento della consegna.
Qualsiasi spostamento di buste, fascicoli o carte deve essere effettuato esclusivamente dal personale autorizzato dell’Istituto.